Il Parco fluviale del Nera: una storia (parte 02)

Proseguiamo con la pubblicazione della storia del Parco fluviale del Nera dell’Arch. Miro Virili di Terni, in occasione del 25° anno di vita del Parco. La seconda parte dell’articolo è stata estratta dal numero 1/2021 del periodico La voce del CIAV (Centro Iniziative Ambiente Valnerina) contenente vari interessanti articoli a carattere naturalistico e storico-culturale sulla bassa Valnerina.

  La Voce del CIAV - n.1/2021 (3,2 MiB, 315 downloads)

Periodico bimestrale – allegato alla rivista CIBUS et salus, siamo quello che mangiamo.

IL PARCO FLUVIALE DEL NERA: UNA STORIA parte seconda

di MIRO VIRILI architetto

Dopo la prima perimetrazione contenuta nella legge regionale n. 9/1995, la Provincia di Terni in parallelo al Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, stava redigendo il Piano di Conservazione e Sviluppo del Parco Nera-Velino che costituirà nel 2007 la base per il definitivo Piano del Parco del Nera. Il gruppo di lavoro in coerenza con gli indirizzi regionali del P.U.T del 1983 e del “Piano regionale delle aree protette” prevedeva di ricomprendere i territori precedentemente esclusi dal parco e nello specifico il Piano delle Marmore e il lago di Piediluco. Questo piano, oggi dimenticato, è molto importante in quanto viene concepito secondo criteri innovativi che pongono l’accento su un concetto di ambiente inteso come ecosistema in cui il parco viene visto come un organismo complesso costituito dalle interrelazioni sia dei sistemi naturali che dei sistemi antropici, principi che trovavano voce nella nuova scienza dell’Ecologia del paesaggio (Landscape Ecology).
Per il Piano il fiume Nera, il fiume Velino, il lago di Piediluco e la Cascata erano un unico sistema ambientale e l’aspetto storico-antropico viene riconosciuto come valore da difendere e salvaguardare al pari degli aspetti naturali e paesaggistici.

Questa visione del Parco in contrasto con quella che allora era egemone nel mondo ambientalista, che poneva in risalto gli aspetti esclusivamente naturalistici e concepiva le area naturali protette come “oasi naturalistiche”, e all’opposto portava le comunità locali ad interpretare il parco esclusivamente come vincolo imposto, deve essere approfondito. Pertanto prima di entrare nel merito è necessario chiarire il concetto di Parco, perché la non chiarezza intorno a questo tema e l’ignoranza della storia e delle nostre tradizioni millenarie ha generato equivoci che ancora oggi impediscono un dialogo sereno intorno a questi temi. Molte sono infatti le definizioni di “parco” che si possono trovare nei dizionari o nelle enciclopedie, tra queste quella che ci interessa è quella connessa al Parco naturale: «Area protetta, tramite la promulgazione di leggi statali oppure regionali, le cui finalità sono la conservazione e il mantenimento del livello di biodiversità presente, delle caratteristiche del paesaggio e delle risorse culturali presenti in essa».
Questa definizione collega il concetto di parco a una definizione giuridica che in Italia era stata data dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 “Legge quadro sulle aree naturali protette”. La legge nel dare una prima classificazione dei parchi in nazionali, regionali e riserve, da le seguenti definizioni:

  1. Parchi nazionali. Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche di rilievi nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l’intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni, presenti e future.
  2. Parchi naturali regionali. Sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o eventualmente da tratti di mare prospicenti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell’ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo individuato dagli assetti naturali dei luoghi, dai valori paesaggistici ed artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.
  3. Riserve naturali. Sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Come si noterà la definizione di “Parco regionale” è nella sostanza molto diversa da quella di Parco nazionale o dalla Riserva naturale che hanno al centro la tutela e la salvaguardia degli aspetti di valore naturalistico e ambientale. Nell’area protetta regionale il legislatore pone l’accento non solo gli aspetti assetti naturali dei luoghi ma soprattutto sui valori paesaggistici ed artistici e le tradizioni culturali delle popolazioni locali. Può sembrare un semplice sfumatura una sottigliezza linguistica, ma non è così in quanto viene affermato per la prima volta il principio che i parchi regionali sono aree protette ad indirizzo misto, sia naturalistico sia antropico, dove il problema della conservazione e salvaguardia del patrimonio naturale deve confrontarsi con una presenza antropica che è storicamente forte, ma che pure ha prodotto un patrimonio storico-culturale ricco e complesso che costituisce parimenti un “valore” da tutelare. Da tutelare perché nelle aree interne, nelle zone montane lontane dalle città e dalle aree metropolitane ad essere minacciate non sono solo gli ecosistemi naturali ma anche le tradizioni locali, il patrimonio culturale e storico-artistico con il rischio di perdere non solo la biodiversità ma anche quella diversità culturale che è alla base dell’identità regionale. Nel 1995 la legge regionale non da una nuova definizione di parco ma riprende quella della legge nazionale e all’articolo 4 (obiettivi specifici) in coerenza con quanto detto viene precisato che «La Regione istituisce le Aree naturali protette al fine di conservare, difendere e
ripristinare il paesaggio e l’ambiente, di assicurare il corretto uso del territorio per scopi ricreativi, culturali, sociali, didattici e scientifici e per la qualificazione e valorizzazione delle risorse e dell’economia locale».

Questi concetti sono stati espressi nel 2015 anche in alcuni passi dell’enciclica di Papa Francesco Laudato si’: «Insieme al patrimonio naturale, vi è un patrimonio storico, artistico e culturale, ugualmente minacciato. È parte dell’identità comune di un luogo e base per costruire una città abitabile. (…) In modo più diretto, [l’Ecologia], chiede di prestare attenzione alle culture locali nel momento in cui si analizzano questioni legate all’ambiente, facendo dialogare il linguaggio tecnico-scientifico con il linguaggio popolare. (…) La scomparsa di una cultura può essere grave come o più della scomparsa di una specie animale o vegetale. L’imposizione di uno stile egemonico di vita legato a un modo di produzione può essere tanto nocivo quanto l’alterazione degli ecosistemi».

Tutto questo per mettere in evidenza che nel DNA del Parco fluviale del Nera sin dall’inizio ci sono questi principi e questa filosofia. Il non aver compreso questo ha generato equivoci che in alcuni casi hanno portato negli anni ’90 prima al rifiuto delle comunità locali che vedevano minacciata la loro identità poi al fallimento delle politica sulle aree naturali protette nella nostra Regione. L’assimilazione del parco regionale alle riserve naturali, che purtroppo perdura ancora oggi in alcuni settori degli enti pubblici e in una parte del mondo ambientalista, rende non solo difficile riaprire un dialogo con i territori esclusi ma mette in crisi anche le esperienze positive in quei territori della Valnerina dove il parco si è consolidato.

… segue …

 

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